Amianto negli edifici: monitoraggio e bonifica

Luigi Napolitano di Anaci Chiavari - Tigullio
Luigi Napolitano di Anaci Chiavari - Tigullio
Luigi Napolitano di Anaci Chiavari – Tigullio

Bandito dal 1994, il materiale è ancora presente e pericoloso se friabile: ne parla l’amministratore condominiale in diretta su Aldebaran.

Di seguito, l’intervento di questa mattina di Luigi Napolitano all’interno della rubrica del nostro programma RadioAzione condiviso con Anaci Chiavari – Tigullio.

L’amianto e’ una sostanza di natura minerale a base di silicio, in grado di formare fibre molto flessibili resistenti al calore e chimicamente inerti. E’ stato utilizzato in passato per le sue proprietà isolanti, sia nelle coibentazioni, sia in materiali compositi, come ad esempio per l’Eternit delle coperture dei tetti. In conseguenza della pericolosità riscontrata nelle fibre rilasciate dai manufatti, che se inalate sono nocive per la salute, non solo dei lavoratori, ma anche degli occupanti gli alloggi, nel 1992 l’Italia è diventata il primo paese europeo ad introdurre il bando completo dell’amianto, secondo un programma di dismissione di durata biennale. Dal 28 aprile 1994 ne è stata vietata l’estrazione, l’importazione, la commercializzazione e la produzione.

Fino al 1994, però, in molti edifici sono state realizzate opere che prevedevano la presenza di questo prodotto. In edilizia l’amianto è stato utilizzato principalmente per la protezione dal fuoco, per la coibentazione termica, acustica, e come rinforzo per il cemento. Il criterio più importante per valutare il livello di pericolosità è rappresentato dalla friabilità dei materiali. Le due tipologie principali in cui vengono classificati i manufatti, sono quella riferita all’amianto compatto e quella riferita all’amianto friabile; naturalmente il livello di pericolosità è più elevato nei manufatti contenenti amianto friabile, laddove le fibre nocive possono più facilmente disperdersi nell’aria ed essere inalate dagli occupanti l’alloggio. Si pensi ad esempio alle coibentazioni delle linee di riscaldamento oppure alla applicazione a spruzzo di pareti e soffitti per un migliore isolamento termico.

Con il Decreto Ministeriale del 6 settembre 1994, sono stati stabiliti i principi per la valutazione del rischio, la sicurezza durante gli interventi di bonifica, le metodologie per le indagini di laboratorio. E’ stato stabilito l’obbligo per tutti i proprietari di immobili contenti amianto di adottare un programma di controllo e manutenzione, E’ prevista la predisposizione di una scheda, redatta e firmata da un tecnico esperto, con scadenza

triennale, nel caso di presenza di amianto compatto, oppure annuale, qualora ci si trovi in presenza di amianto friabile.

Qualora lo stato di manutenzione sia di livello troppo basso, la legge prevede opere di bonifica secondo il metodo di “incapsulamento”, col quale, con un sistema di verniciatura con apposite speciali sostanze, le fibre vengono inglobate, perdendo la possibilità di liberarsi nell’aria, “confinamento” che ha come obiettivo quello di evitare l’aerodispersione mediante l’incameramento del manufatto all’interno di un nuovo manufatto previa verniciatura a spruzzo per l’incapsulamento. Ne è un esempio il rivestimento di una copertura in Eternit con un nuovo manto in lamiera.

Infine, la “rimozione” dei manufatti contenenti amianto ha la finalità di eliminare il problema in maniera definitiva. L’impresa che curerà la rimozione, dovrà redigere un piano di lavoro dettagliato, che l’Ente preposto dovrà approvare. Successivamente alla rimozione, non sarà più necessario, da parte della proprietà, proseguire con la valutazione periodica dei rischi.