Animali in appartamento: “Vietato il canarino, non il cavallo”
La rubrica di Anaci all’interno di RadioAzione. Moreno Maini analizza la norma sugli animali nel condominio, così come rivista con la riforma entrata in vigore lo scorso giugno: si possono tenere animali in appartamento ma dipende dalla specie. Con qualche sorpresa.
Proponiamo, in forma dettagliata, il contenuto dell’intervento di Moreno Maini, presidente di Anaci Chiavari – Tigullio, di questa mattina, all’interno del programma “RadioAzione”. La riforma del condominio, entrata in vigore a giugno, infatti, sancisce che non possono essere vietati animali domestici in appartamento, ma bisogna approfondire.
“L’Art.1138 comma V° del C.C. così modificato dalle legge 220/2012 recita che Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.
Premesso che per addomesticazione si intende in genere il processo attraverso cui una specie animale viene resa domestica, ovvero abituata alla convivenza con l’uomo e al controllo da parte di quest’ultimo, appare chiaro che l’uso del lemma “domestico” adottato dal legislatore si presta ad infinite discussioni che saranno foriere di cause nelle aule dei Tribunali. Non è infatti chiaro se l’animale d’affezione può essere considerato, sempre e comunque, domestico, come ad esempio criceti,furetti,conigli, o peggio, serpenti, tartarughe, iguana,ecc. Ad esempio lo stesso canarino viene considerato un animale “esotico” e, per contro, il cavallo è considerato un animale domestico (addomesticato) come, per altro, il cammello, e l’elefante.
Da considerare poi che la novellata norma, entrata in vigore il 18/06/2013 non ha valore retroattivo per cui, sarà difficile, in tutti quei regolamenti in essere, che vietano il possesso e/o la detenzione di animali “domestici” eliminare il divieto. Ciò a maggior ragione se si tratta di regolamenti condominiali di natura “contrattuale”.
Da tener presente inoltre la responsabilità civile, ex Art.2052 C.C. e le incombenze del proprietario dell’animale che deve, comunque rispettare, alcune norme e divieti quali, ad esempio l’impossibilità di lasciare liberi gli animali nelle parti comuni, il divieto a che gli stessi animali possano nuocere con rumori molesti, odori e miasmi sgradevoli, ecc. Nei citati casi si può agire ex Art.844 C.C. ovvero attivare procedure d’urgenza in base all’Art.700 del C.p.c. Per l’omessa custodia poi si ricorda l’Art. 672 del C.P.
La confusione creata con la definizione “animali domestici” si scontra con la Legge n. 281 del 14 agosto 1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” e a livello europeo con la Convenzione Europea per la protezione degli animali d’affezione approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall’Italia, che accoglie la seguente definizione: “per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia”.
Se per “domestico” si deve intendere qualsiasi animale che può vivere all’interno di una abitazione si apre un infinito repertorio di soggettività che, in via generale, comprende tutti gli animali che il singolo ritiene essere ad uso di compagnia personale. In questa ipotesi, che la norma comunque non chiarisce, il singolo condominio può legittimamente affermare che, ad esempio, una capra (addomesticata-domestica) viene detenuta per proprio diletto e compagnia e, così, parimenti un maiale, fino all’eccesso di altri animali “addomesticati” quali i cavalli, gli elefanti, ecc”.