Il barbecue sul terrazzo: le regole. Ecco quando è consentito

Luigi Napolitano di Anaci Chiavari - Tigullio
Luigi Napolitano di Anaci Chiavari - Tigullio
Luigi Napolitano di Anaci Chiavari – Tigullio

Il codice civile dice che non si possono limitare i fumi ma pone il criterio della loro “tollerabilità”. L’amministratore: “Attenzione al tipo di impianto e alla posizione rispetto al vento”.

Riportiamo l’intervento tenuto questa mattina da Luigi Napolitano, amministratore condominiale con studio a San Salvatore e membro di Anaci Chiavari – Tigullio, nel corso del nostro programma RadioAzione di questa mattina.

Oggetto: Uso del barbecue in un condominio.

L’estate è sicuramente la stagione che maggiormente invita ad una buona grigliata di carne o pesce, approfittando della cottura con un barbecue.

Dove le caratteristiche del fabbricato limitano l’installazione del barbecue ad un balcone, è pressochè inevitabile creare immissioni di fumo o di calore verso gli alloggi confinanti ed esalazione di odori intensi, gradevoli per i commensali invitati, ma fastidiosi per i vicini, soprattutto se si tratta di pesce il cui profumo entra all’interno degli appartamenti con le finestre aperte per la calura estiva.

Non dimentichiamo i fatti di cronaca riferiti a liti tra vicini, proprio a causa di incomprensioni nate per un utilizzo improprio di questo tipo di cottura; uno per tutti, il tragico incidente avvenuto a Sestri Levante nello scorso mese di maggio.

Prima di instaurare attriti, la soluzione migliore, in un’ottica di mantenimento dei rapporti di buon vicinato, è il dialogo in una forma composta e cordiale; avvisare il vicino prima organizzare una cena a base di carne o pesce grigliati oppure, qualora lo stesso non avesse provveduto, invitarlo a maggiori attenzioni nelle future occasioni.

Qualora il dialogo non dovesse portare a rapporti di reciproco rispetto, e dovessero proseguire comportamenti illegittimi, il ricorso alle norme di legge sarebbe inevitabile.

Il riferimento legislativo per la disciplina e la tutela da immissioni di fumi ed odori, è l’art. 844 del Codice Civile, che si esprime affermando che: “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.

Cosa si intende però per “normale tollerabilità”? non vi sono parametri oggettivi per misurare il superamento dei limiti di tollerabilità dei fumi!

Quando si parla di rumore ci sono i “decibel” ed è possible avere dei riscontri oggettivi; per i fumi la valutazione è affidata ogni volta alla discrezionalità del giudice, che, per il rilascio di una sentenza, in questo caso non è neppure obbligato a ricorrere a perizie, ma può avvalersi delle sole testimonianze di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle emissioni.

Nel caso di liti, la tendenza è quella di privilegiare l’interesse della qualità della vita privata. I fumi e gli odori provenienti dal barbecue, vista la vicinanza e le immissioni che la cottura è in grado di sviluppare, sono in grado di provocare un “sensibile disturbo e disagio in una abitazione privata e contribuiscono a deprimervi la qualità della vita”, rendendo quindi applicabile la fattispecie di cui all’art. 844 del Codice Civile.

In molti complessi immobiliari, viene in “soccorso” dei condomini, il “regolamento di condominio”, che può disciplinare i rapporti reciproci, anche in materia di immissioni di fumo, con una norma più rigorosa di quella dettata dall’art. 844 del codice civile.

E’ possibile pertanto, per l’amministratore, intervenire per il rispetto di quanto prescritto e, se regolamento contrattuale, accettato in sede di acquisto della proprietà dell’alloggio.

In alcuni Comuni, l’argomento è trattato inoltre dal regolamento della Polizia Municipale che, per la sua natura, ha una maggiore specificità rispetto al codice civile e può disciplinare i rapporti tra vicini, anche in modo più rigoroso rispetto alla normativa dei codici.

La conseguenza di quanto descritto è l’impossibilità di allietare una serata d’estate con una buona grigliata di carne o pesce, assieme ad un gruppo di amici?

Non proprio.

E’ necessario, come sempre, effettuare scelte di civile convivenza nel rispetto del prossimo.

Tra queste, anche la scelta ragionata nell’acquisto di un barbecue, a gas piuttosto che a carbonella e la scelta, ogni volta, del luogo più adatto per il posizionamento dell’impianto, in base anche alla direzione del vento.

Se, infine, i vicini faranno parte del gruppo di invitati, non avranno motivo per lamentarsi del fumo e dell’odore prodotto dal cibo!