L’obbligo di formazione per l’amministratore condominiale
La rubrica di Anaci su Radio Aldebaran: la nuova legge stabilisce per l’amministratore professionista l’obbligo di aggiornarsi, 15 ore all’anno. “Gli amministrati possono richiederlo”.
Riportiamo l’intervento di questa mattina di Luigi Napolitano, Anaci Chiavari – Tigullio, all’interno del nostro programma RadioAzione.
Facciamo nuovamente un cenno alla nuova normativa condominiale, di cui alla legge n. 220 del 11 dicembre 2012 e successivo Decreto legge n. 145/2013, per analizzare quali caratteristiche deve avere l’amministratore condominiale professionista, e quali incombenze gli sono prescritte.
Il nuovo articolo 71bis prescrive che per svolgere l’incarico di amministratore di condominio, il professionista, oltre a godere dei diritti civili e presentare caratteristiche personali di rettitudine e competenza nella materia condominiale, deve, tra le altre incombenze, aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Il recente Decreto Ministero della Giustizia n. 140, del 13 agosto u.s., entrerà in vigore il giorno 9 del mese di ottobre p.v. e disciplina i criteri, le modalità ed i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento, sottolineando l’obbligatorietà degli stessi. Ciascun condomino e ciascuna assemblea condominiale, potranno pretendere dall’amministratore di conoscere il percorso formativo iniziale e lo stato di aggiornamento, e, seppure il mancato aggiornamento professionale non è motivo di caduta automatica dalla carica, l’omesso adempimento potrà importare la revoca dell’assemblea dall’incarico.
Finalmente, chi vorrà svolgere attività di amministratore di condominio, dovrà dimostrare, non solo di avere le capacità e competenze richieste al momento della nomina, ma anche impegno e costanza nel continuo aggiornamento in una materia complessa, in quanto molto articolata e in continua evoluzione, quale è la gestione professionale di un condominio.
L’art. 5 del decreto, specifica che gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici.
Concedetemi un commento di parte, ma mi preme solo rilevare che l’ANACI, la maggiore associazione professionale di amministratori condominiali ed immobiliari italiana, ha sempre posto al centro delle sue attività la formazione e l’aggiornamento professionale degli amministratori associati, con l’obiettivo di elevare la figura dell’amministratore professionista. E questo anche in epoche assolutamente “non sospette”, sin dagli anni settanta quando si identificava come ANAI e AIACI, ben lontano quindi dal recente Decreto del 13 agosto 2014.