Piscine condominiali, si possono invitare gli amici?
L’amministratore: non possono diventare luoghi affollati come le spiagge, di solito occorre un regolamento più dettagliato rispetto a quello originario e generico del costruttore.
Riportiamo l’intervento di Luigi Napolitano, amministratore immobiliare, membro di Anaci Chiavari – Tigullio, di questa mattina nel nostro programma RadioAzione.
“La piscina in condominio conferisce sicuramente maggiore prestigio al complesso immobiliare ed offre ai condomini il grande vantaggio di beneficiare del piacere di un bagno rinfrescante dalla calura estiva e di una sana nuotata rigenerante, senza la confusione spesso presente nelle nostre spiagge.
L’uso della piscina è naturalmente condizionato da una serie di norme, alcune di legge, altre dettate dal regolamento di condominio, quando presente, ed altre ancora dettate dalla civile convivenza; norme, queste ultime, che potrebbero sopperire sicuramente a quelle del regolamento condominiale, spesso troppo sintetico, se tutti imparassero ad usare il …. buon senso. Esatto … buon senso; quante volte lo abbiamo ricordato nei nostri incontri!
Le norme di legge sono quelle che danno indicazioni precise in merito alle caratteristiche costruttive e di mantenimento che devono essere adottate, in base a dimensioni e profondità, all’utilizzo, alla tipologia dell’acqua (salata o dolce).
Ogni regione ha promosso una legge, delibera o regolamento in merito alla gestione e conduzione delle piscine, inserendo quelle condominiali nella categoria “b”.
Anche per la regione Liguria, le piscine devono essere dotate di un regolamento interno, che non è il regolamento condominiale, redatto dal responsabile dell’impianto.
Disciplina gli aspetti igienici e comportamentali, che contribuiscono ad assicurare e mantenere idonee le condizioni dell’impianto natatorio.
Devono essere individuate e indicate chiaramente all’ingresso della struttura, le figure del responsabile dell’impianto, individuato normalmente nello stesso proprietario/gestore e quindi nell’amministratore, dell’addetto agli impianti e dell’assistente bagnanti.
L’assistente bagnanti è indispensabile negli orari di apertura degli impianti; deve essere una persona abilitata a tale mansione attraverso il conseguimento di un brevetto.
Si preoccupa di mantenere pulite le vasche e le aree circostanti, normalmente utilizzate come solarium; verifica costantemente la regolarità dell’acqua registrando i valori su un apposito registro a disposizione dei funzionari delle aziende sanitarie pubbliche, che dovessero eseguire sopralluoghi; mantiene in ordine i servizi a disposizione dei fruitori del’impianto e, soprattutto, sorveglia sul corretto uso degli impianti e sulla sicurezza dei bagnanti.
Il regolamento di condominio, quando riguarda l’uso della piscina, è spesso limitato a poche regole generali, senza dare indicazioni precise dei comportamenti da tenere all’interno della stessa.
Può così accadere che alcuni condomini si arroghino il diritto di frequentare l’impianto senza curarsi dei diritti degli altri proprietari, per esempio, portando un numero eccessivo di ospiti che limitano la possibilità d’uso e soprattutto il diritto alla quiete.
E’ vero che l’art. 1102 del C.C. prevede che ciascun condomino può utilizzare la cosa comune purchè non ne impedisca agli altri condomini di farne ugualmente uso; ma cosa accadrebbe se tutti i condomini invitassero arbitrariamente ospiti? Probabilmente quanto accade nelle nostre spiagge, dalle quali, con l’investimento in una piscina privata, ci si vuole allontanare proprio per evitarne la confusione.
Nella mia funzione di amministratore di condominio mi “imbatto” spesso in regolamenti all’uso della piscina troppo permissivi, che lasciano spazio ad interpretazioni personali che, seppure legittime ed in buona fede, condizionano l’utilizzo di alcuni a beneficio di pochi.
In questi casi, il mio consiglio è quello di ristabilire nell’ambito di una assemblea dei condomini, delle regole chiare con limiti precisi e diritti altrettanto chiari.
E’ un’opera non semplice perché va a creare dei limiti per alcuni a beneficio di altri; e allora occorre avere la “modestia” ed il buon senso di “cedere” qualcosa per ottenere altri benefici e godere comunque dell’impianto piscina. Ecco che ricadiamo nuovamente nel “buon senso”….”