Virtus Entella, il Collegio di Garanzia dello Sport accoglie il ricorso sul “caso Cesena”
Il Cesena deve scontare la sanzione afflittiva nel campionato 2017/18. Così la pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport.
Legittimazione processuale riconosciuta e sanzione inflittiva nei confronti del Cesena da scontare nel campionato 2017/18: così oggi ha deciso la prima sezione del Collegio di Garanzia dello Sport. Ricordiamo che il Tribunale Federale Nazionale aveva inflitto 15 punti di penalizzazione nei confronti dei romagnoli da scontare nella stagione 2018/19. Nel frattempo il Cesena è fallito. La decisione di oggi sembra riscrivere la classifica dello scorso campionato, come richiesto dalla Virtus Entella, che per tutta l’estate ha chiesto la riammissione in serie B.
Secondo quanto riporta il sito gianlucadimarzio.com “a questo punto la decisione definitiva passa al Commissario FIGC Fabbricini, che potrà riammettere l’Entella al campionato di Serie B oppure no. Qualora il club dovesse partecipare nuovamente alla Serie B, a quel punto la prima giornata di C verrebbe annullata e l’Entella giocherebbe contro quelle squadre che hanno riposato e devono riposare”.
Di seguito il comunicato integrale pubblicato sul sito del Coni:
Il Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, al termine della udienza tenutasi oggi, presieduta dal prof. Sanino, viste le conclusioni esternate dalla ricorrente a pag. 29 del ricorso introduttivo, in riforma della sentenza impugnata, ha riconosciuto la legittimazione processuale della Virtus Entella e ha determinato che la sanzione afflittiva irrogata al Cesena sia eseguita nel campionato 2017/2018.
Questo in riferimento al giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 83/2018, presentato, in data 31 agosto 2018, dalla Società Virtus Entella S.r.l. avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 025/CFA del 29 agosto 2018, che, rilevando il litisconsorzio necessario tra i gravami proposti dalla medesima Virtus Entella, nonché dalla Società A.C. Cesena S.p.A., contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale, di cui al C.U. n. 10/TFN del 25 luglio u.s., e, in accoglimento del motivo di appello formulato dalla società Cesena S.p.A., ha rimesso gli atti al Giudice di primo grado endofederale.
Ha, altresì, disposto la compensazione delle spese del giudizio.