Il 31 maggio scade il termine per presentare le relazioni sullo stato dell’amianto negli edifici
La Regione Liguria ha stabilito che a redigerle devono essere tecnici con apposita qualifica. L’amministratore condominiale spiega: “Aggiornamento triennale per l’amianto compatto, annuale per quello friabile”.
L’amianto e’ un materiale molto nocivo per la salute dell’ambiente e dell’uomo.
Per questo motivo, la sua produzione e commercializzazione, in Italia, è stata vietata con una apposita legge, la n. 257 del 1992, con la quale si ricercava di limitarne l’utilizzo fino al totale abbandono, nella edilizia e nelle imprese di materiali isolanti e fonoassorbenti, sostituendolo con prodotti diversi e non nocivi.
Nei condomini, la presenza di amianto si riscontra principalmente nelle coperture e nelle coibentazioni delle linee del riscaldamento.
Essendo un materiale fibroso, il rischio è che la cattiva manutenzione provochi il rilascio nell’aria delle fibre stesse, le quali, essendo di dimensioni estremamente ridotte, possono essere facilmente inalate e intrappolate negli alveoli dei polmoni, provocando danni irreparabili alla salute.
Nelle coperture degli edifici è contenuto nelle lastre che, col passare degli anni, si deteriorano e disperdono le fibre nell’aria.
Si tratta di amianto cosiddetto “compatto”, in quanto di maggiore consistenza di quello utilizzato per le coibentazioni delle linee di riscaldamento, dove siamo in presenza di amianto cosiddetto “friabile”.
L’obbligo alla rimozione e smaltimento, esiste però se non vi e’ una corretta conservazione e manutenzione.
Il rischio dipende infatti dalla probabilità di una dispersione di fibre di amianto in aria e/o nel suolo.
La citata legge quadro n. 257, e’ stata negli anni compendiata dalle prescrizioni di ciascuna regione. A partire dagli anni 90 sono stati emanati molteplici provvedimenti con ulteriori e specifici obblighi.
La Regione Liguria ha instaurato una procedura per inventariare i “siti” con presenza di amianto e per i condomini ha previsto la stesura di un rapporto con la localizzazione, la tipologia dei materiali e il loro grado di manutenzione.
Inoltre, con decreto dirigenziale del 30 novembre 2011, ha stabilito che dal maggio 2014 la compilazione delle schede di autonotifica e del rapporto di aggiornamento, oltre alla verifica dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto, non può essere effettuata dal solo proprietario e/o amministratore del condominio, ma obbligatoriamente da un “responsabile per la gestione amianto” che abbia conseguito l’attestato di idoneità al ruolo medesimo e che risulti pertanto iscritto all’elenco regionale istituito con il suddetto decreto.
Per i materiali contenenti amianto “compatto”, quali tettoie, grondaie, canne fumarie, vi e’ l’obbligo di un rapporto di aggiornamento triennale;
Invece, se ci si trova in presenza di amianto “friabile”, la scadenza e’ annuale.
La scadenza non coincide con l’anno solare, ma, per la nostra Regione Liguria, con il 31 maggio, per cui chi non avesse ancora provveduto, deve necessariamente affrettarsi per non rischiare sanzioni.
La eventuale bonifica amianto negli edifici privati, oltre ad essere un onere a carico dei proprietari, e’ soggetta ad una specifica disciplina, sia per salvaguardare la salute degli operatori incaricati e dell’ambiente circostante, sia per tenere costantemente monitorato lo smaltimento dei materiali tossici.