“Severità di legge contro il condomino che non paga le spese in tempo”

Luigi Napolitano di Anaci Chiavari - Tigullio
Luigi Napolitano di Anaci Chiavari - Tigullio
Luigi Napolitano di Anaci Chiavari – Tigullio

La rubrica di Anaci su Radio Aldebaran. Il consiglio di Luigi Napolitano: “Se una famiglia è in difficoltà, sottoponga il problema all’assemblea, che può consentire dilazioni e accordi”.Questa mattina Luigi Napolitano, amministratore condominiale, rappresentante di Anaci Chiavari Tigullio, è intervenuto all’interno del nostro programma RadioAzione, parlando del tema dei condomini morosi di fronte ai pagamenti. Vediamo cosa prevede la legge e cosa consiglia l’amministratore.

“La nuova normativa condominiale, introdotta dalla legge n. 220 del 11 dicembre 2012, ed entrata in vigore il 18 giugno 2013, vuole rendere più incisivo il recupero delle spese dei condòmini morosi. La necessità di una maggiore regolarità nel versamento delle quote condominiali, è motivata anche dall’obbligo per il condominio, questa volta “sancito” dalla citata legge, di aperutra di un conto corrente condominiale, bancario o postale, nel quale far “transitare” le somme ricevute, nonché quelle erogate. Appare chiaro che, siccome il conto corrente condominiale non può andare in “scopertura”, salvo delibera assembleare che autorizzi l’amministratore in tal senso, un prolungato ritardo nella riscossione delle quote condominiali mette il condominio in gravi difficoltà. L’obbligo per l’amministratore è quello di “agire per la riscossione delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso”. L’art. 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, come modificato dalla citata legge n. 220, chiarisce che l’amministratore non ha bisogno della autorizzazione della assemblea, per promuovere azione per decreto ingiuntivo. Al contrario, è tenuto ad agire, salvo che non sia stato dispensato dalla assemblea. In base a quanto espresso, l’amministratore non può quindi esimersi dalle azioni previste. Un comportamento troppo “benevolo” e ritenuto non imparziale, viene considerato dalla normativa “grave irregolarità” e può comportare la revoca dello stesso amministratore. Una tale “rigidità” del legislatore, seppure necessaria, arriva in un momento storico per il nostro Paese Italia in cui le difficoltà economiche per molti cittadini e condòmini sono aumentate. Abbiamo più volte dibattuto di quanto sono aumentate le insolvenze dei condòmini nel versamento delle quote condominiali. Ritengo pertanto opportuno, qualora un condòmino si trovi in reali difficoltà economiche, sottoporre il problema all’amministratore per valutare le possibili soluzioni e portare le stesse alla assemblea dei condòmini che, come già detto, è l’unica che può dispensare l’amministratore dalla messa in atto delle azioni previste dalla normativa”.